FEMMINICIDIO, VERA NECESSITA’ O POPULISMO PENALE?

Reato di femminicidio: vera necessità o populismo penale?

Ogni volta che il Generale Roberto Vannacci interviene nel dibattito pubblico, si scatena inevitabilmente un putiferio. E, come ha più volte sostenuto lo stesso europarlamentare, le polemiche finiscono spesso per aumentare in maniera esponenziale il numero dei suoi simpatizzanti.

L’ultima polemica riguarda le sue dichiarazioni sul reato di femminicidio. Secondo il leader di Futuro Nazionale, il femminicidio “non esiste” come categoria autonoma rispetto all’omicidio. Vannacci ha affermato che un reato non dovrebbe essere considerato più o meno grave in base al sesso, al colore della pelle o alla religione di chi lo commette o di chi lo subisce. A suo avviso, questa sarebbe la vera parità.

Le sue parole hanno provocato reazioni durissime, sia a destra sia a sinistra. Molti lo hanno accusato di sminuire la gravità della violenza contro le donne, di negare l’esistenza della violenza di genere e perfino di offendere la memoria delle vittime.

Ma l’affermazione del Generale può davvero essere letta in questo modo?

A mio avviso no. E il motivo merita di essere spiegato.

Il reato di femminicidio e l’articolo 577-bis del codice penale

Con le sue dichiarazioni, Vannacci non ha necessariamente negato l’esistenza sociale, culturale e criminologica del femminicidio. Ha piuttosto contestato l’opportunità di introdurre un autonomo reato di femminicidio nel codice penale.

Il riferimento è all’articolo 577-bis del codice penale, introdotto dalla legge 2 dicembre 2025, n. 181. La norma punisce con l’ergastolo chi cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio, discriminazione, prevaricazione, controllo, possesso o dominio in quanto donna.

La norma comprende anche i casi in cui l’omicidio sia collegato al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo, oppure sia commesso come atto di limitazione delle sue libertà individuali.

Si tratta, quindi, di una fattispecie specifica, costruita intorno al movente e al contesto della violenza di genere.

Le difficoltà probatorie del reato di femminicidio

Il primo problema riguarda la prova.

Per applicare il reato di femminicidio non basta che la vittima sia una donna. Occorre dimostrare che l’omicidio sia stato commesso in uno dei contesti indicati dalla norma.

Bisogna quindi provare, ad esempio, che il fatto sia stato un atto di odio o discriminazione. Oppure che sia stato un atto di prevaricazione, controllo, dominio o possesso. O ancora che sia derivato dal rifiuto della donna di instaurare o mantenere una relazione affettiva.

In assenza di questi elementi, il fatto resterebbe un omicidio volontario, punito secondo le regole ordinarie.

Questa impostazione apre inevitabilmente un tema delicato: quanto sarà semplice, nella pratica processuale, dimostrare il movente specifico richiesto dalla norma?

I dubbi di legittimità costituzionale

Accanto alle difficoltà probatorie, emergono anche possibili dubbi di legittimità costituzionale.

Il primo riguarda la determinatezza della norma penale. Concetti come “odio”, “discriminazione”, “prevaricazione”, “controllo”, “possesso” e “dominio” possono apparire molto ampi. In materia penale, però, la norma dovrebbe essere chiara, precisa e prevedibile.

Il secondo dubbio riguarda il principio di uguaglianza. Il reato di femminicidio tutela espressamente la donna in quanto donna. Restano però fuori altre possibili vittime di violenze legate al genere, all’identità sessuale o alla sfera relazionale, come uomini o persone LGBTQ+.

Questo potrebbe generare disparità di trattamento in presenza di condotte analoghe, ma riferite a vittime diverse.

Femminicidio: un termine nato prima del reato

Il termine femminicidio non nasce con l’articolo 577-bis del codice penale.

Già dagli anni Novanta si parlava di femmicidio e femminicidio, soprattutto nel dibattito internazionale e nei movimenti femministi latino-americani. Il termine si è poi diffuso anche in Europa, anche a seguito dei gravissimi fatti di Ciudad Juárez, in Messico, dove dal 1993 si sono registrate numerose sparizioni e uccisioni di donne.

Nel tempo, il femminicidio è diventato una categoria politica, culturale e giornalistica. Serve a descrivere il fenomeno della violenza contro le donne quando questa, nella sua forma estrema, conduce all’omicidio.

Da questo punto di vista, il femminicidio esiste come fenomeno sociale e culturale. Il punto discusso è un altro: era davvero necessario trasformarlo in un autonomo reato?

La Convenzione di Istanbul e la violenza contro le donne

Un riferimento fondamentale in questa materia è la Convenzione di Istanbul, adottata l’11 maggio 2011 e ratificata dall’Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77.

La Convenzione definisce concetti centrali come la violenza contro le donne e la violenza domestica. Impone agli Stati di adottare strumenti di prevenzione, protezione delle vittime e contrasto alla violenza di genere.

Tuttavia, nel testo della Convenzione non viene costruito un autonomo reato di femminicidio. Il documento si concentra piuttosto sulla prevenzione, sulla protezione delle vittime, sulle politiche pubbliche e sulla repressione delle diverse forme di violenza.

Questo dato non è secondario. Dimostra che il contrasto alla violenza contro le donne può essere perseguito anche senza creare necessariamente una nuova fattispecie autonoma di omicidio.

Il vero problema: prevenzione e certezza della pena

Il reato di femminicidio rischia di non risolvere il problema principale.

Anche prima dell’introduzione dell’articolo 577-bis, l’omicidio volontario poteva già essere punito severamente, fino all’ergastolo nei casi previsti dalla legge. Il punto, quindi, non è soltanto la misura astratta della pena.

Il vero problema riguarda la prevenzione, la tempestività degli interventi, la tutela concreta delle vittime e la certezza dell’esecuzione della pena.

Per contrastare davvero la violenza contro le donne servono strumenti concreti. Servono più risorse alla magistratura e alle forze dell’ordine. Serve una migliore preparazione professionale e psicologica di tutti gli operatori coinvolti. Serve una protezione effettiva per le vittime e per i loro figli. Serve anche un sostegno economico reale per chi vuole sottrarsi a situazioni di violenza.

Una nuova norma penale può avere un forte valore simbolico. Ma il simbolo, da solo, non salva vite.

Reato di femminicidio o populismo penale?

La domanda di fondo resta aperta: il reato di femminicidio era una vera necessità giuridica o un caso di populismo penale?

A mio parere, l’introduzione di questa fattispecie autonoma sembra rispondere più all’esigenza politica di dare una risposta immediata all’opinione pubblica che a una reale necessità del sistema penale.

La società è giustamente scossa e indignata di fronte ai casi di donne uccise da partner, ex partner o uomini che non accettano la loro libertà. Tuttavia, l’indignazione collettiva non dovrebbe tradursi automaticamente nella creazione di nuovi reati.

Il rischio è quello di inseguire l’emozione del momento, senza incidere davvero sulle cause del fenomeno.

Il femminicidio esiste come fenomeno sociale, culturale e criminologico. Negarlo sarebbe sbagliato.

Diverso, però, è chiedersi se fosse davvero necessario introdurre un autonomo reato di femminicidio nel codice penale.

A mio avviso, la risposta è negativa. La priorità non dovrebbe essere moltiplicare le fattispecie penali, ma rendere più efficace la prevenzione, rafforzare la protezione delle vittime, migliorare la formazione degli operatori e garantire maggiore certezza della pena.

Solo così si potrà contrastare davvero la violenza contro le donne, andando oltre gli slogan e oltre il populismo penale.